Onorevoli Colleghi! La presente legge è volta a ridefinire in maniera complessiva la disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l'abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.
      Il provvedimento si compone di 25 articoli, suddivisi in 9 capi, e di due allegati (A e B).
      Il capo I (articoli 1-6), definisce i princìpi generali e le finalità della legge, le nozioni di denominazione di origine e di indicazione geografica dei vini. Stabilisce inoltre la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. In particolare, viene disciplinato l'utilizzo delle denominazioni e delle indicazioni, individuate in denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), per le cui produzioni si esclude espressamente l'utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM); vengono definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima DO o IGT) e viene disciplinato l'utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.
      Il Capo II (articoli 7-9) regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Il provvedimento, in particolare, regola in modo puntuale la procedura di riconoscimento, dalla fase della domanda (della quale sono individuati in modo analitico i contenuti) fino all'emissione del decreto ministeriale

 

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di riconoscimento, con particolare attenzione alla elaborazione e ai contenuti dei disciplinari di produzione (per i quali si rinvia all'allegato A).
      Il capo III (articoli 10-14) disciplina la certificazione e la rivendicazione dei vini a DOCG, a DOC e a IGT. Per quanto concerne la certificazione, si prevede che questa venga effettuata, nel rispetto del piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui ciascuna denominazione di origine deve dotarsi, da soggetti in possesso di specifici requisiti (tra cui i consorzi) individuati dalle regioni, con possibilità di mettere a carico dei soggetti controllati i costi dell'attività di controllo. I vigneti destinati a produrre vini e mosti a DOCG, a DOC e a IGT devono essere dichiarati nello schedario delle superfici vitate, mentre i relativi terreni devono essere iscritti nell'apposito albo dei vigneti. Per quanto concerne la rivendicazione, si prevedono specifiche analisi chimico-fisiche e organolettiche, mentre specifiche norme sono dedicate alla riclassificazione dei vini, per la quale si prevede, in particolare, la possibilità per le regioni di modulare, su proposta dei consorzi volontari di tutela, i massimali delle rese in relazione al carattere climatico delle annate. Una apposita norma, infine, regola l'albo degli imbottigliatori.
      Il capo IV (articolo 15) disciplina composizione e funzioni del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOCG, delle DOC e delle IGT. Esso è un organo consultivo ed esecutivo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed è espressione dell'interprofessione vitivinicola.
      Il capo V (articolo 16) disciplina i consorzi volontari di tutela. I consorzi, per la cui costituzione sono previsti requisiti minimi di rappresentatività, svolgono compiti di natura tecnica, amministrativa e, ferme restando le competenze di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attività di controllo, con possibilità di porre a carico dei produttori, in proporzione ai quantitativi di prodotto, i costi della relativa attività.
      Il capo VI (articoli 17-19) disciplina la designazione, la presentazione e la protezione dei vini a DOCG, a DOC e a IGT, con particolare riferimento ai recipienti e alla tappatura.
      Il capo VII (articolo 20) disciplina i concorsi enologici.
      Il capo VIII (articoli 21-24) disciplina il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative la cui entità, rapportata generalmente ai quantitativi di prodotto in relazione ai quali si è commessa la violazione, è ridotta rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.
      Il capo IX (articolo 25) detta disposizioni transitorie e abrogative, prevedendo, in particolare, che l'effetto abrogativo della normativa secondaria adottata in attuazione della legge n. 164 del 1992 venga rinviato al momento dell'adozione dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge.
 

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